piazza arringo coronaEcco le norme per l’utilizzo gratuito degli spazi pubblici (raddoppiati rispetto alle autorizzazioni da regolamento) che l’Arengo concederà a tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio che lo richiederanno a partire da lunedì prossimo 18 maggio.

L’obiettivo

Obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di contribuire al rilancio e allo sviluppo delle attività commerciali ed artigianali e più in generale al tessuto economico-produttivo locale, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice della strada, di sicurezza (Safety e Security), di quelle in materia igienico-sanitaria, della normativa ambientale, di quelle relative al corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio e delle sue valenze paesaggistiche e culturali, di tutte le normative e gli atti adottati per la gestione della fase di emergenza epidemiologica, nonché nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano e della promozione turistica. Le stesse pongono l’obiettivo di sollecitare e favorire lo sviluppo di forme nuove dell’offerta commerciale e del rapporto produttore-consumatore, basate anche sulle possibilità di veicolare il prodotto anche attraverso percorsi esperienziali ed interaziendali.

I soggetti destinatari

Possono, nella fase di gestione emergenziale e nel periodo di validità delle presenti linee guida, richiedere l’utilizzo delle aree pubbliche o comunque ad uso pubblico: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; esercizi di commercio al dettaglio; attività artigianali e di servizio.

Le richieste

L’occupazione di suolo pubblico, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.  La richiesta di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico è presentata,
esclusivamente in via digitale, al S.U.A.P. attraverso il portale telematico https://sportellounico.comune.ap.it/suap/
Le modalità per la presentazione della richiesta, disciplinate dal Titolo II – Art. 5 del Regolamento per l’utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di elementi di arredo urbano del centro storico soggetti a procedure di autorizzazione – Deliberazione Consiliare n. 47 del 29 settembre 2015, si applicano su tutto il territorio comunale.
Fatto salva la completezza della documentazione prevista dall’articolo 5.7 del predetto regolamento, asseverata dal progettista in sede di trasmissione dell’istanza, l’attività istruttoria sulle domande di cui al precedente punto 2 è completata entro 15 giorni dal rilascio della ricevuta di presentazione. Passato tale termine, o passati 10 giorni dalla trasmissione di documentazioni integrative, sulla domanda di occupazione si intende formato il silenzio assenso.

L’occupazione del suolo pubblico e gli arredi

L’occupazione di suolo per la collocazione degli arredi potrà essere ampliata, fino ad un massimo del 100 %, in aggiunta alla superficie calcolata in base al predetto regolamento, e in deroga alle percentuali di profondità ed ingombro indicate. All’interno di tali superfici è consentito, in aggiunta agli elementi indicati nel regolamento, l’utilizzo di banchi mobili ed elementi leggeri di arredo per l’esposizione delle merci, la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande, lo stazionamento della clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano, banchi per lo sporzionamento dei pasti, per la consegna di merci da asporto, spinatrici, appendiabiti, piccole pedane mobili per allestimento di eventi temporanei).

Gli elementi di arredo non coperti se non da eventuali ombrelloni e consoni in quanto a forma, materiali e colori con il contesto urbano di inserimento e con le relative valenze culturali, dovranno essere disallestiti e collocati all’interno dei locali della attività nei periodi ed orari di chiusura.

Tutti gli elementi di arredo dovranno essere posizionati, mantenuti ed utilizzati, nel rispetto delle norme di rango superiore emanate in materia di distanziamento sociale ed adozione dei presidi atti a garantire la sicurezza sanitaria dall’agente patogeno Covid. L’occupazione di suolo pubblico non dovrà in nessun caso recare nocumento alla proprietà privata ed alla sua fruizione, fatti salvi eventuali ed espressi atti di assenso.

L’occupazione di suolo pubblico non dovrà in nessun caso interferire e invadere quella di un’attività contigua, fatto salvo un accordo espresso tra le parti; al riguardo è ammessa l’occupazione e l’utilizzo di un’area pubblica, contemporaneamente, da parte di più attività. In tal caso dovrà essere documentato un accordo espresso tra le parti e la richiesta di cui al precedente dovrà essere formulata da tutti i titolari delle attività interessate.

Nelle vie e nelle piazze dovrà, in ogni caso ed oltre al rispetto dei vincoli derivanti dal regolamento attuativo del codice della strada, essere garantito e rispettato lo spazio minimo, lineare e sgombro da elementi di arredo, per il passaggio dei mezzi di soccorso o quale eventuale via di esodo per il pubblico, per una dimensione minima di almeno  4 metri lineari.

Le porzioni di suolo pubblico occupato nelle principali piazze del centro storico, tra le quali piazza Arringo, piazza del Popolo e piazza Ventidio Basso, non potranno occupare, in nessun caso, una superficie eccedente la metà di quella totale. La porzione di area sgombra dalle occupazioni e dagli elementi di arredo, destinata al transito pedonale e dei mezzi di soccorso, dovrà mantenere un assetto unitario ed essere localizzata nella parte centrale della piazza.

 

Nei casi in cui la porzione di area pubblica non permetta di raggiungere la superficie massima indicata al precedente, per la presenza di viabilità pubblica o per il rispetto delle norme di sicurezza è consentita l’occupazione di suolo pubblico, nel rispetto del limite massimo di superficie di cui all’articolo 5 comma 2, su aree anche non contigue l’edificio sede dell’attività, fino ad una distanza massima di 100 metri lineari dal punto di ingresso al locale ove è insediata l’attività.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in tale ultimo caso, in aggiunta alla autorizzazione dovranno essere oggetto di specifico aggiornamento della N.I.A., sanitaria con particolare e specifico riferimento alle modalità di trasporto degli alimenti e delle bevande.

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