Il procuratore della Repubblica di Ascoli Umberto Monti, in applicazione delle norme emanate dal governo per contrastare il Coronavirus con il decreto dello scorso 8 marzo e che prevede il “differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari”, nell’interpretazione della legge che al comma l prevede che “dal giorno successivo alla entrata in vigore del Decreto e fino al 22 marzo le udienze per i procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate di ufficio con le eccezioni ivi specificate” e al comma 2 prevede che per lo stesso periodo “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti indicati nel comma l” -e dunque nei “procedimenti civili e penali
pendenti- ferme le eccezioni richiamate; ha ritenuto che la interpretazione corretta della norma in questione comporti necessariamente la applicazione della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto per tutti i “procedimenti” penali, compresi quelli in fase di indagine preliminare, nelle fasi pre-udienza, nelle fasi di esecuzione e in relazione ai vari termini previsti e con le eccezioni specificate.
Pertanto, l’Ufficio nelle sue varie articolazioni adotterà quindi scelte corrispondenti a tale soluzione interpretativa e dunque:

– dal 9 al 22 marzo (c.d. periodo “cuscinetto”) sono sospesi tutti i termini relativi a tutti i procedimenti penali, compresi quelli in fase di indagine preliminare e ferme restando le eccezioni espressamente previste dall’art. 2 comma 2 lettera g) del d.l. 8.3.2020 n. Il (debbono quindi esemplificativamente ritenersi sospesi i termini di cui agli artt. 408/3 o comma, 415 bis 3o comma ….. i termini per richiedere riti alternativi… i termini per chiedere misure alternative in sede di esecuzione … ecc.);

– ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al termine di detto periodo;
– Si evidenziano rispetto alla sospensione dei termini:
• le eccezioni “assolute” di cui all’art. 2 comma 2 lettera g) n. 2 primo periodo
( fasi di convalida di arresto o fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 cpp; procedimenti nei quali sono state chieste o applicate misure di sicurezza);
• le eccezioni “relative” di cui al 20 periodo del citato comma 2 lettera g) n. 2 per le quali la eccezione opera solo nei casi di espressa richiesta di non avvalersi della sospensione da parte dei soggetti sottoposti ad indagini o difensori;
• le eccezioni desumibili univocamente dalla normativa specifica e dal sistema: durante il periodo di sospensione (9-22 marzo) il PM potrà procedere ad atti di indagine urgenti a cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagine (interrogatorio, ispezione, accertamenti ex 360 cpp
…. ) esplicitando le condizioni di urgenza che rendono indifferibile l’atto ai sensi dell’art. 392 cpp (cosi argomentando dalle disposizioni date per il giudice dall’art. 2 comma 2 lettera g) n. 3 d.l. 8.3.2020 n. Il e in analogia con le disposizioni di cui all’art. 2 l. 742/1969 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il procuratore della Repubblica Umberto Monti ha provveduto ad inviare tAle comunicazione al presidente del tribunale di Ascoli, al presidente dell’ordine degli avvocati e al procuratore generale della corte d’appello  di Ancona.

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Vice direttore della Gazzetta di Ascoli - Giornalista

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