775C2793-F2F0-4C0A-9077-C02EE82E1D94Nella nottata di sabato 13 febbraio u.s., in un esercizio pubblico situato nel quartiere di Monticelli, è stata segnalata alle Sale Operative delle Forze dellOrdine la presenza di un soggetto molesto; gli Agenti di Polizia, giunti sul posto avevano modo di accertare che luomo, di origini straniere, già titolare di permesso di soggiorno edomiciliato ad Ascoli Piceno, in evidente stato d’ebrezza alcolica, aveva minacciato di morte sia il titolare del bar che gli avventori. Successivamente si metteva alla guida dell’autovettura, intestata alla convivente, ed effettuava delle manovre in violazione del codice della strada nell’area antistante il locale pubblico, creando gravi disordini. Durante il controllo lo stesso minacciava di morte anche gli operatori intervenuti, oltre che di ritorsioni nei confronti dell’esercizio pubblico come quella di dare fuoco al locale;

Il soggetto veniva quindi fermato ed indagato dallUfficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per violenza o minaccia a Pubblico ufficiale, Resistenza a Pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool, oltre che segnalato alle Autorità amministrative per ubriachezza manifesta.

Oltre alle conseguenze penali del suo comportamento, è scattato per il cittadino il “Daspo Urbano”. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, nei confronti del predetto per la durata di mesi 6. Lo stesso non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di Ascoli Piceno, ovvero nella Zona commerciale e industriale, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 di ogni giorno.  

        La violazione di tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Come noto, il Daspo Urbano (D.A.C.Ur.) è stato introdotto dall’art. 13-bis commi 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con mod. in L. 18 aprile 2017 n. 48, modificato dall’art. 11 del D. L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020 n.173,  ed èuna misura di prevenzione: Nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.”.

Share Post
Written by

Vice direttore della Gazzetta di Ascoli - Giornalista

No comments

LEAVE A COMMENT