arengo5Sul fronte delle emergenze sociali ed economiche, L’Arengo ha ridefinito i parametri per intervenire prontamente con misure di aiuto alle famiglie in difficoltà economiche e con reddito Isee tra i 6.702.54 e i 7.328,62 euro (in rapporto alle pensione minima dell’Inps). In tal senso, è stato definito quale contributo massimo erogabile in un anno una somma da 500 a 600 euro per beni o finalità di prima necessità. Somma che potrà salire fino a  800 euro nei casi riguardanti problematiche abitative, come ad esempio pernotti in strutture alberghiere o b&b, ausilio al pagamento di caparre per stipula di contratti locativi o ausilio al pagamento di canoni arretrati per evitare sfratti di nuclei familiari con fragilità. Inoltre, in via straordinaria, si potranno superare tali limiti per spese funebri. Oltre a soglie Isee e contributi massimi erogabili in un anno, ci sono altri parametri che sono stati inseriti sul fronte dei contributi straordinari che l’Arengo potrà concedere per le emergenze economiche e sociali. Innanzitutto,  il contributo potrà essere erogato non solo “una tantum” ma anche attraverso la corresponsione di più rate la cui somma, nel corso dell’anno, non superi l’importo massimo previsto, in base al progetto personale messo a punto da una assistente sociale. Si prevede, inoltre, un procedimento più rapido di erogazione delle somme ad indigenti, con istruttoria   che si avvarrà dell’ausilio dello sportello dell’Ambito territoriale sociale  XXII. Per i fruitori di altre agevolazioni economiche con analoghe finalità, non si esclude la possibilità di accedere al contributo straordinario, ma quest’ultimo potrà essere erogato per entità inferiori, valutando caso per caso. Inoltre, per gli assegnatari di alloggi popolari Erap, l’erogazione del contributo potrà essere prevista solo per il pagamento delle quote condominiali arretrate. Per le persone richiedenti in età lavorativa, non ritenute fragili e nel cui nucleo familiare non vi siano persone fragili, si valuterà l’importo annuo da erogare, comunque non superiore al 50% del contributo massimo concedibile.

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT