palazzo-arengoL’Arengo, nell’ambito delle misure in materia di politiche sociali rende noto che per l’anno 2020, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea o di Paesi terzi con tre figli minori,  è concesso un assegno per il nucleo familiare di 145,14 euro mensili per tredici mensilità. Tale assegno può essere corrisposto in misura ridotta nei casi previsti dalla legge. Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se anche uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.  I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso il Settore Servizi Sociali, sito in via Giusti n. 1, o sul sito internet http://www.comune.ap.it – link “Albo pretorio on line” e “Notizie”, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano o dell’Unione Europea residente ovvero cittadino di Paesi terzi , nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e la relativa attestazione recante gli indicatori I.S.E. ed I.S.E.E., nonché copia del permesso di soggiorno/documentazione attestante la dichiarazione riportata nella domanda (qualora cittadino extracomunitario). Le richieste relative al beneficio per l’anno 2020 devono pervenire attraverso una delle seguenti modalità entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2021, a pena di esclusione.

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