Il Tar Marche ha accolto il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Regione Marche sul Coronavirus sospendendo tutti gli effetti dell’ordinanza stessa. Quindi domani si riprenderanno regolarmente anche le attività scolastiche. (in aggiornamento)

Ecco il testo dispositivo del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale di Ancona che sospende gli effetti dell’ordinanza firmata da Ceriscioli.

“Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di
consiglio a ciò destinata; considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 – al fine di contrastare la diffusione del coronavirus – prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l’assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà costituzionali; rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l’impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall’art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti “positiva almeno una persona”; considerato che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio “tempus regit actum” (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395); rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto “la prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati
di contagio da COVID- 19”; considerato che – in questa fase di sommaria delibazione in via d’urgenza – la suddetta doglianza risulta fondata; ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2
del D.L. n. 6 del 2020 – che prevede la possibilità per le autorità competenti di disporre misure “ulteriori”, al di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) – pare assistita dal fumus boni iuris, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “ulteriori” va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6; ritenuto che sussista altresì il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che,
al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità, per il Governo e per la Regione, di emettere i  provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020; considerato che l’eventuale differente trattamento riservato dal
Governo – in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche – alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti però evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non può comunque ex se giustificare l’esercizio del potere; attesa l’urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticità sanitaria anche oltre la data di scadenza dell’ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale – in deroga ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. – la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti; P.Q.M. accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 marzo 2020″.

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